Art. 7.
(Retribuzione imponibile).

      1. Dalla retribuzione imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono esclusi gli ammortamenti dei costi di acquisto, di manutenzione e di riparazione degli strumenti musicali e delle attrezzature sceniche, foniche, elettriche ed elettroniche di supporto, nonché i rimborsi delle spese riguardanti i relativi mezzi di trasporto, le spese documentate di vitto, alloggio, abbigliamento ed estetica, le spese sostenute in occasione delle prove, le quote di provvigione versate alle agenzie di spettacolo e teatrali, le quote di spesa per i manifesti pubblicitari e, comunque, ogni altra spesa sostenuta per la realizzazione dello spettacolo relativo alla prestazione d'opera del lavoratore, purché documentata.
      2. Il comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è abrogato.
      3. Nei casi di trasferta in cui, per cause di forza maggiore, si renda impossibile la prestazione d'opera, la base imponibile è limitata al 50 per cento dell'indennità di trasferta. Anche in tali casi sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi e gli oneri di ammortamento di cui al comma 1.